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Indagine di revisione sulle billette di acciaio inossidabile e altre materie prime importate dall'UE

2024-08-09

Il Ministero del Commercio ha pubblicato un annuncio il 22 luglio, decidendo di condurre una revisione di fine mandato delle misure antidumping applicabili alle billette di acciaio inossidabile importate e alle lamiere/bobine laminate a caldo di acciaio inossidabile originarie dell'UE, del Regno Unito, della Corea del Sud e dell'Indonesia a partire dal 23 luglio 2024. indagine.

Il 22 luglio 2019, il Ministero del Commercio ha emesso l'Annuncio n. 31 del 2019, decidendo di imporre dazi antidumping sulle billette e sulle lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile importate provenienti da UE, Giappone, Corea del Sud e Indonesia a partire dal 23 luglio 2019. L'imposta antidumping e l'impegno sui prezzi sono accettati da POSCO Co., Ltd. Le aliquote dell'imposta antidumping sono del 43,0% per le aziende UE, del 18,1%-29,0% per le aziende giapponesi, del 23,1%-103,1% per le aziende coreane e del 20,2% per le aziende indonesiane. Il periodo di attuazione dei dazi antidumping e degli impegni sui prezzi è di 5 anni.

Il 20 novembre 2020, il Ministero del Commercio ha emesso l'Annuncio n. 55 del 2020, decidendo di condurre una revisione periodica del dumping e dei margini di dumping sulle misure antidumping applicabili alle billette di acciaio inossidabile importate e alle lamiere/bobine laminate a caldo di acciaio inossidabile prodotte da Indonesia Guangqing Nickel Co., Ltd. Il 18 novembre 2021, su richiesta di Indonesia Guangqing Nickel Co., Ltd., il Ministero del Commercio ha emesso l'Annuncio n. 38 del 2021, chiudendo l'indagine di revisione durante il periodo.

Il 29 gennaio 2021, il Ministero del Commercio ha emesso l'Annuncio n. 3 del 2021. Secondo l'annuncio, dopo la fine del periodo di transizione della Brexit, il 31 dicembre 2020, le misure di rimedio commerciale precedentemente implementate nei confronti dell'UE continueranno ad applicarsi all'UE e al Regno Unito e il periodo di attuazione rimarrà invariato; le nuove indagini di rimedio commerciale avviate dall'UE dopo tale data saranno e casi di revisione, non trattando più il Regno Unito come uno Stato membro dell'UE.

Il 9 novembre 2023, il Ministero del Commercio ha emesso l'Annuncio n. 46 del 2023, decidendo di riesaminare il caso antidumping originale e di attuare la controversia "Misure antidumping Cina contro i prodotti in acciaio inossidabile originari del Giappone" presentata dalle decisioni e raccomandazioni del rapporto del panel dell'Organo di risoluzione delle controversie dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'8 maggio 2024, il Ministero del Commercio ha emesso l'Annuncio n. 19 del 2024, stabilendo che le misure antidumping continueranno ad essere attuate in conformità con l'Annuncio n. 31 del 2019 del Ministero del Commercio.

Il 15 aprile 2024, il Ministero del Commercio ha ricevuto le domande di revisione di fine mandato delle misure antidumping presentate da Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Shandong Taigang Xinhai Stainless Steel Co., Ltd. e Baosteel Desheng Stainless Steel Co., Ltd. per conto dell'industria siderurgica cinese. Il richiedente ha chiesto di includere il Regno Unito nell'ambito dei paesi (regioni) oggetto di indagine in questa revisione. Il richiedente sostiene che, se le misure antidumping venissero revocate, il dumping di billette e lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile importate in Cina, provenienti dall'UE, dal Regno Unito, dalla Corea del Sud e dall'Indonesia, potrebbe continuare o ripresentarsi, e il danno causato all'industria nazionale cinese potrebbe continuare o ripresentarsi. Si è verificato nuovamente, richiedendo al Ministero del Commercio di condurre un'indagine di revisione di fine mandato sulle billette di acciaio inossidabile e sulle lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile importate provenienti dall'UE, dal Regno Unito, dalla Corea del Sud e dall'Indonesia, e mantenendo la revisione dell'acciaio inossidabile importato proveniente dall'UE, dal Regno Unito, dalla Corea del Sud e dall'Indonesia. Misure antidumping su billette di acciaio e lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile. Guangxi Beigang New Materials Co., Ltd., Guangxi Beigang Metal Pressed Steel Co., Ltd., Anshan Iron and Steel Lianzhong (Guangzhou) Stainless Steel Co., Ltd. e Gansu Jiugang Group Hongxing Steel Co., Ltd. Stainless Steel Branch supportano le domande. Il richiedente non ha presentato una domanda di revisione in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle billette di acciaio inossidabile e alle lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile importate provenienti dal Giappone.

In base alle disposizioni pertinenti del "Regolamento antidumping della Repubblica Popolare Cinese", il Ministero del Commercio determina i requisiti del richiedente, la situazione dei prodotti oggetto dell'inchiesta e di prodotti cinesi simili, la situazione delle importazioni dei prodotti oggetto dell'inchiesta durante l'attuazione delle misure antidumping, la possibilità che il dumping continui o si ripeta, la continuazione o la reiterazione del danno, o la possibilità di reiterazione e le prove pertinenti sono state esaminate. Le prove esistenti dimostrano che il richiedente rispetta le disposizioni in materia di industria e rappresentanza industriale di cui agli articoli 11, 13 e 17 del Regolamento antidumping della Repubblica Popolare Cinese ed è qualificato a rappresentare le billette e le lamiere laminate a caldo in acciaio inossidabile/volume cinesi. L'industria ha presentato una domanda. L'agenzia investigativa ritiene che le affermazioni del richiedente e le prove prima facie presentate soddisfino i requisiti per la presentazione di un caso di riesame finale.

Ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento antidumping della Repubblica Popolare Cinese, il Ministero del Commercio ha deciso di imporre restrizioni sulle importazioni di billette e lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile provenienti dall'UE, dal Regno Unito, dalla Corea del Sud e dall'Indonesia a partire dal 23 luglio 2024. Le misure antidumping applicabili saranno soggette a indagini di revisione di fine mandato. Le questioni rilevanti sono ora annunciate come segue:

Continuare ad attuare misure antidumping

In base alle raccomandazioni del Ministero del Commercio, la Commissione tariffaria del Consiglio di Stato ha deciso che, durante il periodo di indagine di revisione in scadenza delle misure antidumping, le billette di acciaio inossidabile e le lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile importate provenienti dall'UE, dal Regno Unito, dalla Corea del Sud e dall'Indonesia continueranno a essere soggette all'Annuncio del Ministero del Commercio n. 2019. I dazi antidumping vengono riscossi sulla base dell'ambito e dell'aliquota fiscale dei prodotti tassati annunciati il ​​31. Gli impegni sui prezzi per le billette di acciaio inossidabile e le lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile provenienti da POSCO Co., Ltd. continueranno a essere implementati in conformità all'Annuncio del Ministero del Commercio n. 31 del 2019. A partire dal 23 luglio 2024, le misure antidumping applicabili alle billette di acciaio inossidabile e alle lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile importate provenienti dal Giappone scadranno.

Le aliquote dei dazi antidumping applicati a ciascuna azienda sono le seguenti:

Aziende dell'UE:

Tutte le aziende dell'UE 43,0%

Azienda britannica:

Tutte le aziende del Regno Unito 43,0%

Aziende coreane:

POSCO Co., Ltd. 23,1%

(POSCO)

Altre società coreane 103,1%

Azienda indonesiana:

Tutte le aziende indonesiane 20,2%

Durante il periodo di attuazione dell'impegno sui prezzi di POSCO Co., Ltd., non saranno applicati dazi antidumping sui prodotti oggetto di inchiesta, fabbricati dalla società ed esportati in Cina a un prezzo non inferiore a quello promesso; in caso di violazione dell'impegno sui prezzi o di altra risoluzione dell'impegno sui prezzi, si applicheranno i dazi antidumping della società. I ​​dazi antidumping vengono applicati alle aliquote fiscali.

Periodo di revisione e indagine

Il periodo di indagine sul dumping per questa revisione va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre il periodo di indagine sugli infortuni sul lavoro va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.

Esaminare e valutare l'ambito del prodotto

L'ambito dei prodotti in esame è costituito dai prodotti a cui sono applicabili le misure antidumping originali, in linea con l'ambito dei prodotti a cui sono applicabili le misure antidumping nell'annuncio del Ministero del Commercio n. 31 del 2019. I dettagli sono i seguenti:

Nome cinese: Billette di acciaio inossidabile e piastre/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile.

Nome inglese: Billetta di acciaio inossidabile e piastra di acciaio inossidabile laminata a caldo (bobina).

Descrizione del prodotto: Billette di acciaio inossidabile e lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile si riferiscono ad acciai legati, diversi da quelli laminati a freddo, con un contenuto di carbonio pari o inferiore all'1,2% e un contenuto di cromo pari o superiore al 10,5% in peso, indipendentemente dalla presenza di altri elementi. Le billette di acciaio inossidabile sono di sezione trasversale rettangolare (eccetto quadrata), o altri semilavorati in acciaio inossidabile. Le lamiere/bobine laminate a caldo in acciaio inossidabile sono realizzate a partire da billette di acciaio inossidabile dopo laminazione a caldo e altri processi. Sono in forma di lamiere o rotoli, indipendentemente da larghezza e spessore.

Utilizzi principali: Gli utilizzi sono generalmente due. Uno è come materia prima per l'acciaio inossidabile laminato a freddo, che viene trasformato in prodotti in acciaio inossidabile laminati a freddo dopo il processo di laminazione a freddo; l'altro è per la vendita diretta come prodotto finale, utilizzato principalmente in navi, container e ferrovie, energia elettrica, petrolio, petrolchimica e altre industrie.

Questo prodotto è ora incluso nelle "Tariffe di importazione ed esportazione della Repubblica Popolare Cinese": 72189100, 72189900, 72191100, 72191210, 72191290, 72191312, 72191319, 72191322, 72191329, 72191412, 72191419, 7219142 2. 72191429, 72192100, 72192200, 72192300, 72192410, 72192420, 72192430, 72201100, 72201200. Secondo il 2021 "Tariffe di importazione ed esportazione della Repubblica Popolare Cinese", il numero tariffario 72191200 interessato dall'annuncio del Ministero del Commercio n. 31 del 2019 è stato modificato in 72191210 e 72191290.

Rivedi il contenuto

Il contenuto di questa indagine di revisione è il seguente: se le misure antidumping contro le billette di acciaio inossidabile importate e le lamiere/bobine laminate a caldo di acciaio inossidabile originarie dell'UE, del Regno Unito, della Corea del Sud e dell'Indonesia saranno revocate, il dumping e i danni potrebbero continuare o ripresentarsi.

Registrati per partecipare al sondaggio

Le parti interessate possono registrarsi presso l'Ufficio per le Indagini e le Misure Commerciali del Ministero del Commercio per partecipare a questa inchiesta di revisione finale antidumping entro 20 giorni dalla data del presente annuncio. Le parti interessate che partecipano all'inchiesta devono fornire informazioni di base sull'identità, la quantità e il quantitativo dei prodotti oggetto dell'inchiesta esportati o importati in Cina, la quantità e il quantitativo di prodotti simili prodotti e venduti, e informazioni correlate secondo il "Formato di riferimento per la registrazione per partecipare all'inchiesta". Il "Formato di riferimento per la registrazione per partecipare alle indagini" può essere scaricato dal sito web dell'Ufficio per le Indagini e le Misure Commerciali del Ministero del Commercio.

Le parti interessate che intendono registrarsi per partecipare a questa inchiesta antidumping devono inviare una versione elettronica tramite la "Trade Remedy Investigation Information Platform" (https://etrb.mofcom.gov.cn) e presentare contemporaneamente una versione scritta, secondo i requisiti del Ministero del Commercio. Il contenuto della versione elettronica e della versione scritta devono essere gli stessi e il formato deve essere coerente.

Per “parti interessate” si intendono le persone e le organizzazioni specificate nell’articolo 19 del Regolamento antidumping della Repubblica Popolare Cinese.

Controllare le informazioni pubbliche

Le parti interessate possono scaricare il documento dal sito web secondario dell'Ufficio Investigativo sui Rimedi Commerciali del Ministero del Commercio o recarsi presso la Sala Ispezione delle Informazioni Pubbliche sui Rimedi Commerciali del Ministero del Commercio (tel.: 0086-10-65197856) per ricercare, leggere, trascrivere e copiare la domanda presentata dal richiedente in questo caso. Testo riservato. Durante il processo di indagine, le parti interessate possono consultare le informazioni pubbliche sul caso attraverso i siti web pertinenti o recarsi presso la Sala di Revisione delle Informazioni Pubbliche sui Rimedi Commerciali del Ministero del Commercio per ricercare, leggere, trascrivere e copiare le informazioni pubbliche sul caso.

Commenti sull'archiviazione del caso

Se le parti interessate hanno bisogno di commentare l'ambito di applicazione del prodotto e le qualifiche dei richiedenti di questa indagine, i paesi (regioni) oggetto dell'indagine e altre questioni correlate, possono inviare pareri scritti all'ufficio indagini sulle misure correttive commerciali del Ministero del Commercio entro 20 giorni dalla data del presente annuncio.

Metodi di indagine

Ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento antidumping della Repubblica Popolare Cinese, il Ministero del Commercio può utilizzare questionari, campionamenti, audizioni, ispezioni in loco e altri metodi per conoscere la situazione dalle parti interessate e condurre indagini.

Al fine di ottenere le informazioni necessarie per l'indagine su questo caso, il Ministero del Commercio invia solitamente questionari alle parti interessate entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza per la registrazione per partecipare all'indagine stabilita nel presente bando. Le parti interessate possono scaricare il questionario dal sito web dell'Ufficio per le Indagini e le Misure Commerciali del Ministero del Commercio.

Le parti interessate devono inviare risposte complete e accurate entro il termine specificato, che devono includere tutte le informazioni richieste dal questionario.

Invio ed elaborazione delle informazioni

Quando le parti interessate inviano commenti, moduli di risposta, ecc. durante il processo di indagine, devono inviare le versioni elettroniche tramite la "Trade Remedy Investigation Information Platform" (https://etrb.mofcom.gov.cn) e presentarle contemporaneamente, in conformità con i requisiti del Ministero del Commercio. Versione scritta. Il contenuto della versione elettronica e della versione scritta deve essere lo stesso e il formato deve essere coerente.

Se le informazioni presentate dalle parti interessate al Ministero del Commercio devono essere mantenute riservate, queste possono richiedere al Ministero del Commercio di mantenere la riservatezza delle informazioni pertinenti e di spiegarne i motivi. Se il Ministero del Commercio accoglie la richiesta, la parte interessata che richiede la riservatezza deve anche fornire un riepilogo non riservato delle informazioni riservate. Il riepilogo non riservato deve contenere informazioni sufficienti e significative per consentire alle altre parti interessate di comprendere ragionevolmente le informazioni riservate. Qualora non sia possibile fornire un riepilogo non riservato, è necessario indicarne i motivi. Se le informazioni presentate dalla parte interessata non indicano la necessità di mantenerle riservate, il Ministero del Commercio tratterà le informazioni come informazioni pubbliche.

Conseguenze della mancata cooperazione

Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento antidumping della Repubblica Popolare Cinese, quando il Ministero del Commercio conduce un'indagine, le parti interessate devono riferire in modo veritiero la situazione e fornire informazioni pertinenti. Se una parte interessata non riferisce in modo veritiero la situazione o non fornisce informazioni pertinenti, o non fornisce le informazioni necessarie entro un termine ragionevole, o altrimenti ostacola seriamente l'indagine, il Ministero del Commercio può emettere una decisione sulla base dei fatti acquisiti e delle migliori informazioni disponibili.

Periodo di indagine

L'indagine inizierà il 23 luglio 2024 e dovrebbe concludersi entro il 23 luglio 2025 (esclusa la giornata odierna).